Decreto n. 99-240

decreto 

Decreto n. 99-240 del 24 marzo 1999, relativo alle condizioni di commercializzazione di alcuni articoli con l'aspetto di un'arma da fuoco

NOR: ECOA9850001D

Versione consolidata al 28 marzo 1999 

Il primo ministro,

Sulla relazione del Ministro della giustizia, del Ministro della giustizia, del Ministro degli Interni, del Ministro della Difesa e del Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria,

Dato il direc98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce norme e regole tecniche, e la lettera ricevuta il 28 maggio 1997 dalla Commissione delle Comunità europee dal governo francese a detta Commissione;

Visto il codice penale, in particolare gli articoli 121-2, 131-41 e R. 610-1; 

Dato il codice del consumo, in particolare l'articolo L. 221-3;

Visto il parere della commissione per la sicurezza dei consumatori del 2 luglio 1997;

Il Consiglio di Stato (Sezione Finanza) ha sentito,

Articolo 1:L'offerta, l'offerta in vendita, ilvendita, distribuzione gratuita o messa a disposizione gratuita o gratuita di oggetti nuovi o usati aventi l'aspetto di un'arma da fuoco, destinati a lanciare proiettili rigidi, quando si sviluppano in bocca energia superiore a 0,08 joule e inferiore o uguale a 2 joule, sono regolate nelle condizioni definite dal presente decreto.

Articolo 2:Sono vietati la vendita, la distribuzione gratuita ai minori o la messa a disposizione degli stessi a titolo oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 3:L'indicazione dell'energia espressa in joule sviluppata dai prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto deve figurare sia sul prodotto, sia sull'imballaggio che sulle istruzioni per l'uso allegate.

Articolo 4:L'imballaggio e le istruzioni per l'uso dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto devono indicare, in caratteri leggibili, visibili e indelebili, le due menzioni: Distribuzione vietata ai minori e Attenzione: mai dirigere il tiro verso un nessuno.

Articolo 5:È punito con la multa imposta per le violazioni della 5a classe [* sanzioni penali *]:

1 ° Il fatto di vendere, di distribuire gratuitamente ai minori, di mettere a loro disposizione, a titolo gratuito o oneroso, i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2 ° Offrire di vendere, offrire in vendita, vendere, distribuire gratuitamente, mettere a disposizione gratuitamente o oneroso i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, ignorando le disposizioni di Articoli 3 e 4 del presente decreto./ Span>

Nel caso di un secondo reato, è applicabile l'ammenda inflitta per la ripetizione della violazione di quinta classe.

Le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili, alle condizioni di cui all'articolo 121-2 del codice penale, per i reati definiti nel presente articolo; sono passibili di ammenda a norma delle disposizioni dell'articolo 131-41 dello stesso codice.

Articolo 6:Il Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, il Ministro della Difesa, il Segretario di Stato per le Piccole e Medie Imprese, l'industria del commercio e dell'artigianato e il Segretario di Stato all'industria sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

 

Dal primo ministro:

Lionel Jospin (Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria), 

Dominique Strauss-Kahn (Il guardiano dei sigilli, Ministro della giustizia),

Elisabeth Guigou (Ministro degli Interni),

Jean-Pierre Chevènement (Il ministro della difesa),

Alain Richard (Segretario di Stato per le piccole e medie imprese), </ Span>

Marylise Lebranchu (Segretario di Stato per l'industria),

Christian Pierret

[Fonte: Légifrance.gouv.fr] 

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